
IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RISCALDAMENTO E DISTACCO DEI CONDOMINI
L’ultima normativa,
emanata il 18 giugno 2013 con la Legge n° 220/2012 recante "Modifiche
alla disciplina del condominio negli edifici", prevede, per quanto
riguarda la questione del distacco dall'impianto di riscaldamento
centralizzato, che, senza dover attendere il benestare dell'assemblea di
condominio, "Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto
centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non
derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri
condomini.
In tal caso il
rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la
manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a
norma”.
Inoltre,
colui che è intenzionato al distacco dall’impianto centralizzato dovrà
considerare i seguenti aspetti:
·
necessità di produrre
un’apposita perizia tecnica
·
necessità di
partecipare comunque a determinate spese condominiali
·
obbligo di
dotarsi di canna fumaria nel caso voglia utilizzare un impianto
autonomo diverso da pdc (es. caldaia a condensazione) per la produzione di
calore
La
perizia tecnica dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e specializzato, e
la stessa dovrà attestare che tale operazione non provochi conseguenze agli
altri condomini del fabbricato.
Nel
documento devono essere indicati:
• i consumi effettivi dell’impianto
• i consumi ipotizzati dopo il
distacco
• l’assenza di potenziali alterazioni
negative all’impianto centrale
Rimarrebbe,
quindi, escluso solo dalle spese relative ai consumi e alla manutenzione
ordinaria.
Ma in realtà cosa s’intende per
aggravi di spesa per “gli altri condomini?”
Il dlgs. 102/2014 così come modificato dal
dlgs. 141/2016, oltre a statuire l'obbligo di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione per i condomini e per gli edifici polifunzionali riforniti da
una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, ha statuito anche,
alla lettera d) comma 5 dell'art. 9, quanto segue:
d)
quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da
teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o
raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo
di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e
delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico,
se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli
utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e
aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano
comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di
fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il
condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile
suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota
di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.
In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, secondo
i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze
installate. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica
successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la
suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le
disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli
edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto
si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente
comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
Pertanto, il riferimento per la suddivisione
delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento è la norma UNI
10200:2018.
Tale norma stabilisce i principi per l'equa
ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria
in edifici di tipo condominiale provvisti o meno di dispositivi per la
contabilizzazione dell'energia termica. In figura 1, sono riportati i criteri
di ripartizione delle spese applicabili ai condomini sprovvisti di sistemi di
contabilizzazione e termoregolazione del calore.
Figura 1. Criteri di ripartizione delle spese
secondo la norma UNI 10200:2018
Come visibile dalla figura, la spesa annua di
combustibile connessa al consumo di calore per il riscaldamento va suddivisa in
due aliquote:
La quota volontaria, riconducibile all’azione del singolo utente
La quota involontaria, dovuta alle dispersioni dell’impianto non riconducibile all’azione dei singoli utenti.
La quota volontaria, riconducibile all’azione del singolo utente
La quota involontaria, dovuta alle dispersioni dell’impianto non riconducibile all’azione dei singoli utenti.
- La spesa di combustibile dipende dall'energia primaria che bisogna fornire all'impianto per garantire il benessere termico dei condomini allacciati (equivalente al mantenimento della temperatura di comfort all’interno di ciascuna unità immobiliare) e comprende anche le perdite termiche dell’impianto. A sua volta, il prelievo involontario totale deve essere suddiviso tra tutti i condomini in base ai millesimi di riscaldamento calcolati con la metodologia di cui alla norma UNI 10200.
Il distacco dell'appartamento di un condomino,
seppure azzererebbe l'aliquota di consumo volontario dell'appartamento,
lascerebbe inalterate le perdite dell'impianto (che costituiscono il consumo
involontario) e la relativa spesa.
Pertanto, se tale spesa si dovesse ripartire
solo sui condomini allacciati, risulta evidente che l'aliquota a loro carico
aumenterebbe, essendo venuta meno una quota, e si ricadrebbe nella situazione
di "aggravio di spesa". È
altrettanto evidente che tale aggravio, comunque di modesta entità, si annulla
se il condòmino distaccato si rende disponibile a versare la sua quota di spesa di consumo involontario.
Per effettuare il calcolo della quota a carico del condomino distaccato è necessario, stante il quadro legislativo e
normativo vigente, redigere le nuove tabelle millesimali riscaldamento in
conformità alla norma UNI 10200:2018.

Figura 2. Prospetto 10 norma UNI 10200:2015
Pertanto, per calcolare la quota a carico del
condomino che si è distaccato, bisognerà moltiplicare la spesa totale annua di
combustibile per tale coefficiente e attribuire la relativa quota secondo la
tabella millesimale riscaldamento calcolata.
In tal modo, l’eventuale aggravio di spesa
derivante dal distacco verrebbe azzerato se corrisposto annualmente dal condomino
distaccato.
E’
importante sottolineare che, per quanto sin qui esposto, tale importo andrà
ricalcolato ogni anno sulla base del consumo di combustibile annuo del
condominio.
Tale importo è valutabile solo a consuntivo,
essendo strettamente dipendente dalla spesa complessiva di riscaldamento del condominio
Ing. Vincenzo Triunfo
Esperto Gestione Energia certificato Accredia 0 N° 06_IND e 25 CIV
Membro commissione Energia Ordine ingegneri provincia di Napoli
CEO +39 Energy srl
Milano - Poggio Rusco (MN) - Napoli
mob +39 3337505973 - +39 0287156336 - +39 0810491723
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