COME DIVENTARE CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI
Con Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 Il decreto del Presidente della Repubblica n° 75 che regolamenta la disciplina dei criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli
esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. si è fatto un passo in avanti rispetto alla situazione poco chiara è abbastanza variegata (regioni con accreditamento e obbligo di frequenza dei corsi e altre senza alcuna legislazione in materia) sul territorio nazionale.
Nel DPR 75 viene definita la figura di "tecnico abilitato", il quale dovrà essere in possesso di uno dei titoli di cui alle
lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e
abilitato all'esercizio della professione relativa alla
progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi,
nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il
tecnico abilitato opera quindi
all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in
tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal
proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione
con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra
tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. I
titoli richiesti sono quelli riportati nello specchietto di seguito elaborato dopo l'approvazione del Decreto destinazione Italia.
Infatti in questi giorni in materia di
accreditamento e qualificazione dei certificatori
energetici, la Legge 21 febbraio 2014 aggiunge nuove tipologie
di lauree e diplomi che abilitano direttamente alla professione di
certificatore energetico senza bisogno di frequentare specifici corsi di
formazione.
Per quanto riguarda
i diplomi tecnici,
l’esenzione dai corsi vale per i diplomati riportati nello schema. Chiaramente il titolo di studio non è condizione sufficiente per ottenere l'abilitazione alla certificazione energetica, ma esistono altri requisti necessari, così some specificato nello schema in figura.
Nel caso in cui i
tecnici non siano in possesso di tutti i requisiti e le competenze indicate dal
Dpr 75/2013, potranno collaborare con altri professionisti o frequentare un
corso di formazione accreditato dal Ministero, al termine del quale devono sostenere un esame. Il Dl
Destinazione Italia ha modificato il decreto aumentando da 64 a 80 ore la durata minima dei corsi.
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