Contabilizzazione del calore: nuovi obblighi per i condomini e come evitare di buttare soldi dalla finestra se tali obblighi non portano ad un risparmio economico reale!
L’obbligo di
termoregolazione e contabilizzazione del calore è stato introdotto dal dlgs. 102/2014 e prevede l’obbligo di contabilizzazione e
termoregolazione degli edifici condominiali con impianti centralizzati di
riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria entro il 31/12/2016.
Tuttavia, il dlgs. 102/2014
è stato modificato ed integrato con il dlgs.
141/2016 entrato in vigore il 26/07/2016, che, all'art. 9 comma 5 lettere
b) e c) statuisce quanto segue:
"Per favorire il contenimento
dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna
unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi
delle medesime:
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata
o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato
che alimenta una pluralità di edifici, è
obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 a cura del proprietario,
di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di
raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente
possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può
essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN
15459.
Eventuali casi di
impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di
contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione
rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita
relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile
o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali, per la misura del
riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera
b), all'installazione di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per
quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante
posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici
polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi
risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla
metodologia indicata nella norma UNI EN 15459."
In mancanza dell'adeguamento di cui ai punti b) e
c) dell'art. 9 comma 5, sono previste sanzioni, che non sostituiscono
l’intervento di adeguamento dell’impianto, da 500 € a 2.500 € per unità abitativa,
a meno di una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato da
cui risulta che l'installazione dei sotto-contatori o dei sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali non è
tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è
proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
In sintesi, la normativa prevede due soluzioni per
ottemperare all'obbligo:
1)l'installazione di un impianto di termoregolazione e
contabilizzazione del calore
oppure
2) l'esonero dall'obbligo in caso di impossibilità
tecnica o quando i risparmi energetici ed i conseguenti risparmi economici ad
essi legati, potenzialmente ottenibili in seguito all'installazione del
sistema, risultino esigui o non proporzionati rispetto al costo d'impianto. In
tale caso, è necessario, però che un tecnico abilitato rediga
una relazione nella quale dimostri che l'impianto non è tecnicamente
realizzabile o economicamente conveniente.
Sarebbe opportuno per gli amministratori affiancare un tecnico al condominio per la scelta
della migliore soluzione ai fini dell'ottemperanza dell'obbligo di cui al dlgs.
102/2016 e s.m.i., affinchè non incorra nelle relative sanzioni, indirizzandolo
verso la soluzione più opportuna in base alle situazioni impiantistiche o di
esercizio specifiche e/o differenti per ogni caso.
L'attività consiste nella valutazione
costi-benefici ai sensi della norma europea UNI EN 15459, come richiesto dalla
normativa; attraverso tale valutazione verrà verificato che non
venga realizzato l'adeguamento impiantistico di termoregolazione e
contabilizzazione del calore, intervento piuttosto oneroso per i condomini, solo
perché imposto dalla normativa, anche nei casi in cui lo stesso ciò non porta un
significativo beneficio economico ed energetico al condominio.
In tali casi, infatti, la stessa normativa (all'art. 9
comma 5 lettere b) e c) dlgs. 141/2016)
esonera
dall'obbligo di realizzazione, se tale circostanza è dimostrata da una
relazione redatta da un tecnico abilitato.
A tal fine si consiglia di verificare che il tecnico proponga almeno la deifnizione di 2 fasi come riportato di seguito:
1.
la prima consiste nella
verifica della sussistenza della condizione di fattibilità tecnica - economica
e sarà effettuata attraverso un sopralluogo e l'analisi di documentazione
fornita dal condominio relativa alle caratteristiche del generatore di calore (dati
presenti nel libretto di impianto) e allo storico dei consumi per riscaldamento
(da fatture e bilanci a consuntivo).
2.
La seconda fase dipende
dalle risultanze della prima, come di seguito esplicitato.
Caso a)
La verifica preliminare ha
come esito l'impossibilità tecnica e/o economica di installazione dell'impianto
di contabilizzazione: la seconda fase consisterà in una relazione tecnica redatta
ai sensi del dlgs. 102/2014 e smi e con la metodologia indicata nella norma UNI
EN 15459, da cui risultino tali evidenze.
Caso b)
Dalla fase di verifica non
emergono situazioni particolari di impossibilità tecnica e/o economica di
installazione dell'impianto di contabilizzazione: in questa evenienza, la
seconda fase consisterà nella redazione del progetto del sistema di
termoregolazione e contabilizzazione e relativo computo metrico, analisi delle
offerte, nella direzione lavori e nella redazione delle nuove tabelle
millesimali per la ripartizione delle spese ai sensi delle norme UNI EN 10200.
Le
attività da svolgere nei predetti casi sono riportate ed esplicitate qui di
seguito.
- sopralluogo da parte di tecnico abilitato presso l’edificio in
oggetto e la centrale termica, acquisizione della relativa documentazione
disponibile (libretto di centrale, eventuale relazione legge 10/91,
rilievo tipologia di impianto, fatture combustibile anni precedenti, etc.)
- verifica attraverso l'analisi dei dati rilevati durante il
sopralluogo e di ulteriori documenti forniti dal condominio (fatture di
fornitura, etc.) della fattibilità tecnica e della sussistenza della
condizione di efficienza e proporzione dei costi dell'intervento rispetto
ai risparmi energetici potenziali.
Nel caso a) sopradescritto le attività seguenti la verifica saranno:
- redazione di relazione tecnica da parte di tecnico
abilitato da cui
risulta che l'installazione dei sotto-contatori o dei sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali non è
tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è
proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. In questi ultimi
due casi la relazione sarà redatta conformemente alla metodologia indicata nella norma
UNI EN 15459, come previsto dal dlgs. 102/2014 e smi.
Nel caso b), invece, le attività
saranno:
- valutazione delle prestazioni energetiche
dell’edificio eseguita in conformità con la UNI/TS 11300 (parti 1, 2 e 4), e progettazione
dell'impianto di contabilizzazione entrambi redatti da tecnico
abilitato. In particolare, il progetto comprende:
·
acquisizione di
tutti i documenti disponibili (schemi di impianto, schede tecniche, etc.)
·
se necessario,
dipendentemente dal tipo di contabilizzazione, sopralluoghi per il rilievo di
tutti i corpi scaldanti installati e la determinazione della potenza termica
installata nelle diverse unità abitative valutazione delle
prestazioni energetiche dell’edificio in conformità alla UNI/TS 11300 (parti 1,
2 e 4) al fine di individuare i parametri di rendimento medio stagionale di
produzione della caldaia, oltre ad altri dati eventualmente richiesti, in
relazione alla tipologia di impianto, dal criterio di ripartizione previsto
dalla norma UNI 10200 o la spesa relativa alle perdite di distribuzione (a
seconda del tipo di contabilizzazione necessario)
·
individuazione e
progettazione della tipologia di impianto di termoregolazione e
contabilizzazione per il condominio in oggetto (tipologia valvole
termostatiche, tipologia impianto di contabilizzazione, sistema di acquisizione
dati e relativa lettura)
·
eventuale dimensionamento
della/e pompa/e di circolazione atta a garantire il corretto funzionamento in
presenza di un impianto di termoregolazione
·
relazione
tecnico-descrittiva
·
redazione del
computo metrico
Inoltre, il tecnico, su richiesta, si dovrà rendere disponibile ad assistere il
condominio, nell'analisi delle offerte pervenute per valutarne la correttezza e
congruità dal punto di vista tecnico-economico.
- Individuazione dei criteri di ripartizione delle spese secondo le norme UNI 10200:2015 e redazione delle redazione tabelle millesimali riscaldamento
- Direzione e asseverazione finale dei lavori
Commenti
Posta un commento